Il 2022 si apre con un’importante notizia in materia ambientale: il Parlamento italiano ha finalmente deciso di introdurre la tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione, attraverso la revisione dell’art. 9 e dell’art. 41. Il fulcro di questa simbolica e storica riforma costituzionale, sta proprio nella modifica dell’art. 9, che oggi, con l’aggiunta di un terzo comma, è così articolato:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
La tutela dell’ambiente e degli animali, dunque, entra a far parte pienamente ed esplicitamente della Costituzione, nella sua parte più importante, ovvero quella dei Principi Fondamentali. Cosa significa questo? Significa che la tutela ambientale, al pari del principio di uguaglianza o del principio lavorista, diventa uno dei capisaldi della nostra Repubblica e un principio fondamentale della Costituzione che indirizzerà l’operato del Legislatore.
Questa riforma è ritenuta così importante perché di tutela ambientale nella Costituzione non vi era traccia, fatta eccezione per l’art. 117, in cui viene citata ma solo con riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Parlare adesso esplicitamente di tutela ambientale all’interno della Costituzione, soprattutto con riferimento ai suoi principi fondamentali, significa dunque, senza alcun dubbio, aver compiuto un enorme passo avanti per il nostro Paese. Ma tornando all’articolo, una domanda potrebbe sorgere spontanea: che differenza c’è tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente?
La prima “forma di tutela”- elaborata in origine dai Padri e dalle Madri costituenti – ha una natura fortemente antropocentrica: si tutela il paesaggio perché ha un valore estetico e perché in questo modo, indirettamente, si tutela la salute umana. Diversamente, la seconda “forma di tutela” si distacca molto dal concetto di “ambiente utile all’uomo”, in quanto parte proprio dal presupposto che l’ambiente e gli esseri viventi che lo caratterizzano abbiano una dimensione autonoma rispetto all’uomo, e che dunque necessitino di tutela a prescindere, e non solo perché sono risorse per l’umanità.
Ad influenzare questa nuova concezione di ambiente, ha contribuito molto la giurisprudenza costituzionale ovvero la Corte costituzionale. Questa, infatti, negli anni Settanta e Ottanta, con le sue sentenze aveva dapprima confermato l’orientamento secondo cui la “tutela del paesaggio” era funzionale alla salvaguardia della salute dell’uomo (sent. n.4/1985); successivamente,la Consulta ha del tutto capovolto il suo orientamento, classificando l’ambiente addirittura come un “valore costituzionalmente protetto” e meritevole di tutela al di là del suo valore estetico e della sua utilità per l’uomo.
Altro punto fondamentale della riforma è sicuramente la modifica dell’art. 41 – articolo importantissimo, che sancisce il principio della libertà di iniziativa economica. Se precedentemente l’articolo stabiliva che l’attività imprenditoriale non potesse svolgersi in modo tale da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana, dopo la riforma è stato aggiunto anche il vincolo ambientale e della salute umana: in linea di principio, nessuna impresa potrà svolgere la sua attività se questa abbia risvolti negativi su ambiente e salute umana.
Questa modifica vincola il Legislatore a predisporre appositi strumenti legislativi per regolare (e limitare) l’impatto ambientale delle aziende, in modo da traghettare queste verso una vera transizione verde. Inoltre vincola le aziende stesse a tenere maggiormente conto dell’impatto ambientale del loro operato.
Una serie di modifiche dunque che segnano un grosso passo in avanti, ma c’è un però. La nostra Costituzione è programmatica: ciò significa che, affinché i principi da essa sanciti abbiano un risvolto materiale nella realtà, è necessario, come già accennato, che ci sia un concreto intervento del Legislatore. Infatti, per evitare che questa riforma costituzionale sia solo uno strumento autocelebrativo del Legislatore e un modo per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da quelle che sono le mancanze della politica, è fondamentale che alle parole seguano i fatti; nuove leggi quindi, un nuovo approccio legislativo, una nuova e vera sensibilità ambientale da parte dei governanti.
Per come stanno le cose oggi, potremmo azzardare a dire che questa riforma costituzionale, per quanto simbolica e necessaria, probabilmente sia solo un modo che la politica sta utilizzando per nascondere la sua inerzia e il suo disinteresse verso i temi ambientali, evidenti nella mancata attuazione delle molteplici direttive europee in materia ambientale (che ci stanno costando innumerevoli procedure di infrazione), oppure nella poca volontà di sostenere ed incentivare, a scapito del fossile, le energie rinnovabili. D’altro canto, potremmo anche concepire questa riforma costituzionale come il punto di partenza di ciò che ci auguriamo diventi un reale cambio di rotta del nostro Paese verso la sostenibilità. Sicuramente sarà il tempo a dirci quale delle due visioni sia quella corretta.